La normativa in esame contiene un principio mutuato dal Codice della Strada, al quale si inspira la legge sulla sicurezza nelle piste da sci. Infatti anche nella circolazione stradale è previsto l’obbligo di assicurazione tra veicoli (art.193 CdS). Aumentano quindi i punti in comune tra le norme che riguardano la sicurezza degli sciatori e quelle che riguardano la circolazione dei veicoli ed in questo senso la disposizione in esame si aggiunge all'obbligo del casco, al principio di presunzione di responsabilità nel concorso di colpa ecc….
Al secondo comma dell’art. 30 è invece previsto l’obbligo a carico del gestore di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell’acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose”. E’ espressamente previsto che l’obbligo dell’assicurazione riguardi soltanto lo sci alpino, con esclusione del fondo.
Infine, quanto al regime sanzionatorio, è stata espressamente prevista, in caso di violazione della disposizione di cui all'art. 30 D.L. 40/2021, una sanzione di carattere amministrativo da €100,00 ad € 150,00, oltre al ritiro dello skipass.
Si evidenzia che il suddetto intervento normativo costituisce una vera e propria novità di carattere assoluto, destinata ad avere notevoli effetti nel mondo dello sci. In precedenza la Legge 363/03 prevedeva soltanto l’obbligo a carico del gestore degli impianti di stipulare un “contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e a terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore” (art. 4 Legge 363/03). Vi era stato inoltre un tentativo di modificare la normativa nel 2014 limitato però all'obbligo del gestore di mettere a disposizione degli utenti una polizza per responsabilità civile verso terzi (cfr.art. 3 DDL 1367/2014).
Avv. Francesco Persio
(Commissione Governativa Riforma Sport)