In Gazzetta Ufficiale il nuovo testo sulla sicurezza negli sport invernali
Il Cai ha svolto una intensa attività di pressione sulle istituzioni. Gran parte delle proposte di modifica sono state recepite, anche se non completamente, e il testo finale è più preciso e meno generico di quello iniziale.
La Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021 ha pubblicato il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.
Si tratta di un provvedimento attuativo della legge delega n. 86 del 2019 di riforma dello sport. Lo schema era stato trasmesso al Parlamento ai primi di dicembre 2020 per il parere delle competenti Commissioni (da esprimere entro 45 giorni) ed inviato alla Conferenza Unificata per la relativa intesa: tuttavia la crisi politica ha limitato i lavori parlamentari ed impedito l’espressione dei pareri in Commissione nei termini previsti.
Le Commissioni Cultura della Camera e Istruzione del Senato hanno comunque svolto una proficua attività conoscitiva attraverso alcune audizioni “da remoto”, tra cui quella del Presidente generale del Cai Vincenzo Torti, acquisendo i documenti con i rilievi predisposti dai soggetti coinvolti nella riforma.
Conseguentemente il testo approvato dal Governo Draghi ha potuto tenere solo conto di quanto definito dal confronto svolto in sede di Conferenza Unificata tra Governo (Ministro dello sport) e Regioni ed enti locali.
Un’intensa attività di pressione
In questo contesto, il Cai ha svolto una intensa attività di pressione sulle istituzioni, attraverso la predisposizione di un documento assai analitico sugli aspetti della materia che riguardavano più direttamente il Sodalizio, inviato al Ministro dello sport, al Presidente della Conferenza delle Regioni ed ai componenti delle Commissioni parlamentari interessate (Presidenti e relatori in primis).
Gran parte delle proposte di modifica dello schema presentate dal Cai sono state recepite, anche se non completamente nella formulazione proposta ed il testo finale ne è risultato assai più preciso e meno generico di quello iniziale.
Pala, Artva e sonda da neve
In particolare, è stata riscritta la disposizione sullo “sci fuori pista, sci-alpinismo e attività escursionistiche” (ora art. 26), prevedendosi l’obbligo (devono) per i “soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuori pista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, di munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso”, ma non più con il generico riferimento del trovarsi “in ambiente innevato”, bensì recependo la necessità che, ”per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe”.
E’ stato così recepito il rilievo da parte del Cai, poiché in base alla precedente stesura, anche in un prato innevato, lontano da qualsiasi pendio fortemente inclinato e, quindi, da pericoli valanghivi, l’escursionista avrebbe dovuto dotarsi di tali attrezzature, peraltro già previste dalla precedente normativa (legge n. 363 del 2003, art. 17) per gli sci-alpinisti solo qualora, per le condizioni climatiche e della neve, sussistessero evidenti rischi di valanghe.
L’estensione agli escursionisti (anche “ciaspolatori”) della necessità di dotazioni di soccorso si raccorda con quanto già previsto da alcune leggi regionali ed anche con le regole adottate dalle Sezioni del Cai nello svolgimento delle attività escursionistiche sociali in ambiente invernale che presentasse esposizione a pendii significativi con il connesso pericolo, anche se, mai e ovviamente, in caso di pericolo segnalato come di un certo rilievo.
Il legislatore non ha, tuttavia, nonostante le osservazioni scritte, ribadite nell'audizione, ancora compreso la differenza tra “pericolo” e “rischio” di valanga, in quanto il pericolo qualifica un aspetto oggettivo, in qualche modo misurabile (si può staccare una valanga da quel pendio) con effetti per l’incolumità pubblica, mentre il rischio attiene alla scelta dell’utente di svolgere un’attività in presenza di pericolo (a mio rischio percorro quell'area nella quale ci potrebbe essere un pericolo di valanghe).
Va inoltre ricordato l’articolo 33 che prevede, in caso di violazione della disposizione contenuta all'articolo 26, una sanzione amministrativa da 100 e 150 euro, che può essere comminata automaticamente dai soggetti preposti al controllo.
Su indicazione del Cai è stata altresì migliorata la formulazione delle definizioni delle varie attività sportive già considerate all'articolo 2 e ne sono state inserite ulteriori, così come è stata confermata l’attività dei mezzi di soccorso lungo le piste (art. 25), che dalla bozza iniziale sembrava inibita.
Si tratta di risultati positivi, frutto della attenta e tempestiva azione dei vertici del Cai nonostante il momento politico assai particolare, azione che vedrà ulteriore intensificazione attraverso costanti rapporti con il Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia (titolare della vigilanza sul CAI) e con il sottosegretario delegato allo sport, Valentina Vezzali.
Da ultimo, si segnala che, vista la complessità dei decreti attuativi della riforma dello sport, il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri il 19 marzo 2021 (c.d. decreto Sostegni), all'articolo 29, comma 10, rinvia l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 40 del 2021 a decorrere dal 1° gennaio 2022.